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Imu: attenzione a scadenza del 14 gennaio

06 dicembre 2013 – In attesa di conoscere quale fantasiosa sigla verrà data alla prossima imposta che dovranno pagare i proprietari di immobili e che servizi questa ingloberà, sembra che il governo abbia finalmente chiarito cosa si dovrà fare con il saldo dell’Imu, la cui scadenza è fissata per il prossimo lunedì 16 dicembre su tutte le tipologie di immobili (fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, seconde case, box non pertinenziali, negozi, uffici, laboratori, capannoni, aree fabbricabili, terreni agricoli ecc.). Il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 ha, infatti, definito quali saranno gli immobili che saranno esentati dal pagamento, ossia quelli che rientrano in una delle quattro categorie che di seguito elenchiamo.

La prima esenzione riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze (un solo immobile di categoria catastale C6, uno di categoria C2 e uno di categoria C7), ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e le tipologie di immobili ad essa assimilate all’abitazione principale. Non saranno tenuti al versamento della seconda rata nemmeno i proprietari di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità. Saranno in regime di esenzione anche i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (i terreni, sia coltivati che non, di proprietà di soggetti diversi da quelli indicati sono invece soggetti all’imposta) e, infine, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per l’anno 2013, e limitatamente alla seconda rata dell’Imu, sono poi equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. Tutto questo vale, naturalmente, solo se non ci saranno ulteriori aggiornamenti normativi.

Se fin qui sembra tutto “semplice”, per gli aresini, come per gli abitanti di numerosi altri Comuni italiani, si inserisce un’ulteriore complicazione: entro il 16 gennaio 2014, infatti, anche i proprietari di abitazione principale e pertinenze saranno tenuti a versare il 40 per cento della differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune (4,5 per mille, con Delibera Commissariale n. 64 del 04.04.2013) e l’imposta calcolata con l’aliquota standard (4 per mille), tenendo conto della detrazione di 200,00 euro maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni residente nell’immobile.

Per maggiori informazioni sui versamenti Imu è possibile visitare la pagina Internet relativa al Comune di Arese che Gesem Tributi ha predisposto sull’argomento (clicca qui).

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